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Statuto : CASADEGLITALIANI

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, ASSOCIATI E ORGANI STATUTARI

Art. 1

E’ costituita una libera associazione politica e culturale denominata CASADEGLITALIANI con  sede legale in via Roma,42-Somma Lombardo (Va), e logo con al  centro  sagoma di  casa tricolore,  dall’alto verde, bianco e rosso,  in campo giallo  e   scritta nera semicircolare lungo il margine sinistro inferiore riportante la dicitura: “casadeglitaliani.it.eu”. L’Associazione è titolare del nome e del simbolo regolarmente depositato, e ne amministra l’utilizzo a norma del presente Statuto.  L’ utilizzo del simbolo del Movimento è competenza del Segretario nazionale ovvero chi da questi delegato

Il Comitato organizzativo può deliberare il trasferimento della sede legale e l’apertura di sedi nazionali ulteriori rispetto alla sede legale.

Art. 2

Possono aderire a CASADEGLITALIANI, tutti coloro che, sia individualmente, che attraverso gruppi associativi, libere associazioni o liste civiche ne condividono gli scopi:

I principi fondamentali del Movimento sono quelli della tradizione culturale e storica del popolo italiano: il rispetto della concezione spirituale della vita; il rifiuto di ogni forma di materialismo e relativismo etico; la libertà delle istituzioni rappresentative, elette a suffragio universale e diretto; la partecipazione dei cittadini, libera e garantita attraverso i più ampi strumenti di coinvolgimento democratico, aderendo pienamente ai principi e alle norme che regolano la vita democratica della nazione; la integrità e la tutela dell’ interesse Nazionale; le autonomie territoriali che si attuano attraverso la sussidiarietà sia verticale che orizzontale; la salvaguardia dell’ ambiente, i valori della solidarietà sociale, del primato del diritto naturale, della tutela della famiglia, della maternità e dei minori e della pari opportunità tra i sessi e di genere.

Il Movimento ripudia qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sulle differenze sociali, economiche, religiose o etniche.

Art.3 I soci fondatori

Sono soci fondatori i partecipanti alla riunione costitutiva di CASADEGLITALIANI del …………………….e registrati nell’atto costitutivo. I soci fondatori rimangono iscritti a vita, salvo rinuncia oppure decadenza a CASADEGLITALIANI. L’assemblea dei soci fondatori si riunisce nei termini stabiliti dallo Statuto per l’elezione del Collegio di Garanzia degli Iscritti, e del Collegio dei revisori dei conti.

Art.4 gli iscritti

Possono iscriversi al Movimento tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono altresì iscriversi tutti i cittadini dell’Unione Europea che abbiano residenza o domicilio in Italia.

L’iscrizione è libera e si effettua secondo le modalità di cui all’ apposito regolamento approvato dal Comitato politico. Nel regolamento possono essere previste le modalità per la corresponsione alle associazioni di volontariato sociale del 50% degli introiti provenienti dal tesseramento.

Non è consentita l’iscrizione per interposta persona.

E’ incompatibile con l’iscrizione al movimento e l’adesione ad altri partiti o con associazioni che si pongano in contrasto con l’articolo 1.

L’iscritto ha il dovere di non violare le norme statutarie e di rispettare gli organi che rappresentano.

La deliberazione di incompatibilita’ dell’iscritto e’ adottata dal segretario nazionale ed e’ appellabile entro venti giorni esclusivamente presso il Collegio di Garanzia che decide insindacabilmente. Nei casi di particolare gravità, la deliberazione è immediatamente esecutiva e, anche se appellata, comporta la sospensione dell’iscrizione con divieto di frequentazione delle sedi del movimento.

Art.5 Garante per gli iscritti

E’ istituito il “Garante degli Iscritti” con il compito di dirimere qualsiasi questione relativa alle iscrizioni a CASADEGLITALIANI, alla presentazione di liste per le elezioni degli organi interni, alle controversie relative alla disciplina interna ed ad ogni altra questione che ciascun iscritto intenda deferire all’Ufficio in materia di organizzazione interna. Il Garante viene eletto dall’assemblea dei fondatori di CASADEGLITALIANI. Il garante ha comunque potere di veto sulle determinazioni adottate dagli organi del Movimento, qualora ravvisi violazioni statutarie su segnalazione di iscritti e partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organi del Partito.

In caso di controversie relative alle iscrizioni, alla disciplina interna ed ad ogni altra questione relativa all’organizzazione interna del Movimento, ivi comprese quelle relative alla celebrazione dei Congressi territoriali e nazionale del Movimento l’iscritto deve necessariamente rivolgersi al Garante per un tentativo di conciliazione e nel caso la conciliazione fallisca per la decisione nel merito. Le decisioni del Garante relative alle richieste di iscrizione ed alla permanenza nel movimento degli iscritti e quelle relative alla violazione dello Statuto sono appellabili solo in sede giurisdizionale con competenza esclusiva del Foro di Varese, le decisioni concernenti le altre materie devolute al giudizio del garante sono inappellabili. Il Garante dura in carica 3 anni e non e’ immediatamente rinnovabile., alla presentazione di liste per le elezioni degli organi interni, alle controversie relative alla disciplina interna ed ad ogni altra questione che ciascun iscritto intenda deferire all’Ufficio in materia di organizzazione interna di RSI. Il Garante viene eletto dall’assemblea dei fondatori del Movimento. Il garante ha comunque potere di veto sulle determinazioni adottate dagli organi del Movimento, qualora ravvisi violazioni statutarie su segnalazione di iscritti e partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organi del Partito.

organizzazione territoriale:

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 6 Il Comitato Comunale

Il Comitato comunale rappresenta l’articolazione organizzativa di base di CASADEGLITALIANI

E’ possibile istituire un solo comitato territoriale per ogni Comune salvo che nei Comuni ove sono previste dalla Legge o dagli Statuti Comunali le elezioni di Organi di rappresentanza istituzionale.

Art. 7 Il Portavoce Comunale

Il Portavoce comunale è eletto dall’ Assemblea degli iscritti di cui all’ art. 4 secondo il regolamento approvato dal Comitato politico. Il Portavoce comunale resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

In caso in cui il Portavoce comunale sia candidato in qualsiasi competizione elettorale viene sostituito dal suo incarico da un reggente elettorale nominato dall’ Esecutivo politico.

Art. 8 Il Direttivo

Presso ogni comitato comunale viene nominato un direttivo con un numero di componenti pari ad un ventesimo degli iscritti con arrotondamento per difetto e comunque non inferiore a due.

Il Portavoce dell’unità comunale nomina uno dei componenti del direttivo mentre i restanti sono eletti dall’assemblea degli iscritti unitamente alla elezione del Portavoce.

Il direttivo del circolo coadiuva il Portavoce nella conduzione e nella predisposizione dei programmi di attività politica e fa parte di diritto dell’ufficio elettorale.

Tra i componenti del direttivo il Portavoce nomina il tesoriere del comitato.

Art. 9 L’ Ufficio Elettorale

In ogni comitato comunale, in occasione delle elezioni amministrative e politiche, è istituito un ufficio elettorale composto dal Portavoce Comunale, dal direttivo del circolo e da un numero di componenti pari ad un decimo degli iscritti e, comunque non inferiore a cinque, eletto tra gli iscritti riuniti in assemblea almeno tre mesi prima delle elezioni. L’ ufficio elettorale predispone il programma di attività di propaganda e le liste per le elezioni comunali, l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco ed a quella di consigliere provinciale per il collegio elettorale in cui il comune è compreso. Nel caso di collegi provinciali in cui siano compresi più comuni a cura della Federazione Provinciale si provvede alla convocazione di tutti gli uffici elettorali dei comuni del collegio per l’indicazione del candidato alla carica di consigliere provinciale. Le decisioni in materia di candidatura e di compilazione delle liste a qualunque livello sono validamente assunte dall’ ufficio elettorale con la maggioranza dei due terzi dei votanti, in carenza provvede il Comitato Politico Nazionale su proposta del Segretario Nazionale.

Art. 10 La Federazione Provinciale

In ogni provincia è istituita una federazione tra i comitati territoriali comunali. Il Comitato Politico Nazionale, su proposta del segretario del Movimento, sentito il Presidente e il Segretario regionale di competenza, può istituire federazioni della città capoluogo e del restante territorio provinciale.

La federazione provinciale coordina l’attività dei comitati territoriali e rappresenta il Movimento in ambito provinciale, cura la compilazione delle liste alle elezioni provinciali secondo le scelte dei comitati territoriali e propone al coordinamento regionale la lista circoscrizionale provinciale per le elezioni regionali.

Nella Valle D’Aosta le competenze della federazione provinciale sono svolte direttamente dal coordinamento regionale.

La Federazione provinciale promuove l’istituzione in ogni comune della provincia del comitato locale e in ogni caso, di comitati di più comuni confinanti.

La Federazione Provinciale cura la compilazione della lista degli aventi diritto al voto per le elezioni del Portavoce e del direttivo comunale e per l’elezione del ufficio elettorale in caso di elezioni amministrative.

Art. 11 Il Portavoce ed il direttivo Provinciale

Ogni Federazione è retta da un Portavoce e da un direttivo che durano in carica tre anni e sono eletti con votazione segreta ed a maggioranza da tutti gli iscritti ai comitati territoriali con almeno sei mesi di anzianità di iscrizione.

Il Portavoce provinciale è rieleggibile una sola volta consecutiva.

Il Portavoce provinciale ha la rappresentanza del Movimento nella Provincia e partecipa alle riunioni del Coordinamento regionale con diritto di voto.

Almeno un mese prima del congresso provinciale, il Coordinamento regionale cura la compilazione degli elenchi degli aventi diritto al voto che viene affissa nei locali del Coordinamento regionale, della Federazione provinciale e di tutti i comitati comunali.

Il congresso provinciale viene convocato almeno un mese prima della scadenza del mandato del Portavoce provinciale ovvero entro un mese in caso di cessazione anticipata dalla carica.

Il Congresso elegge il Portavoce provinciale con votazione segreta ed a maggioranza.

Presso ogni federazione è altresì istituito un direttivo composto almeno da dieci componenti con una rappresentanza di genere pari almeno al 30%, secondo le modalità del regolamento stabilito dal Comitato.

Il direttivo provinciale coadiuva il Portavoce provinciale nella conduzione della Federazione ed il Portavoce può nominare i componenti del direttivo responsabili dei vari settori di attività costituendo un apposito esecutivo politico.

Il Congresso Provinciale elegge altresì i delegati per il Congresso Regionale e Nazionale secondo il numero stabilito dal Comitato Politico Nazionale.

Art. 12 Il Coordinamento Regionale

In ogni regione è istituito un coordinamento regionale che coordina l’attività delle Federazioni Provinciali.

Il Coordinamento Regionale predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per i congressi provinciali.

Il Coordinamento Regionale approva le liste circoscrizionali per le elezioni provinciali e regionali tenuto conto delle proposte delle Federazioni Provinciali così come stabilito dall’ ultimo capoverso dell’ articolo 10 e propone al Comitato Politico Nazionale i collegamenti e le candidature per la carica di Presidente della Regione.

Il Coordinamento Regionale è presieduto dal Portavoce regionale.

Il Coordinamento Regionale istituisce, su proposta del Portavoce provinciale, i comitati comunali.

Art. 13 Il Portavoce ed il direttivo Regionale

In ogni Regione viene eletto dal Congresso regionale, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei votanti, un Portavoce che può essere rieletto per una sola volta consecutivamente.

Sono delegati di diritto al Congresso regionale i portavoce provinciali, i fondatori del Movimento, i componenti del Comitato Politico Nazionale, il Garante degli Iscritti, il Presidente del Comitato Etico, i Parlamentari europei e nazionali ed i deputati, consiglieri regionali e consiglieri provinciali, iscritti nella regione e i membri dell’ esecutivo politico.

Presso ogni Regione è altresì istituito un direttivo composto da almeno dieci componenti, con una rappresentanza di genere pari al 30% con le modalità stabilite nel regolamento del Comitato.

Il direttivo regionale è eletto dal congresso regionale in liste collegate al candidato a Portavoce con l’espressione di una preferenza.

Il Portavoce regionale ed il direttivo compongono il Direttivo regionale e dura in carica tre anni.

Il Portavoce regionale ha la rappresentanza del Movimento, su espressa delega del Segretario nazionale, nella regione relativamente alla presentazione delle liste alle elezioni Provinciali e Regionali.

Il Congresso regionale viene convocato dal Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente del Movimento, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Portavoce Regionale ovvero entro un mese in caso di cessazione anticipata dalla carica.

ORGANI E DIPARTIMENTI CENTRALI

Art. 14 Il Congresso Nazionale

Ogni tre anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Segretario Nazionale, ovvero entro un mese dalla cessazione anticipata dalla carica dello stesso, è convocato dal Comitato Politico Nazionale, su proposta del segretario del Movimento, d’intesa con il Presidente, il Congresso Nazionale.

Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale, i fondatori del Movimento, i componenti in carica del Comitato Politico Nazionale, il Garante degli Iscritti, il Presidente del Comitato Etico, i Portavoce regionali ed i parlamentari europei, nazionali e i deputati e consiglieri regionali.

In ogni congresso provinciale vengono eletti i delegati per il congresso nazionale nel numero stabilito dal Comitato Politico Nazionale secondo criteri proporzionali riferiti al numero degli iscritti.

Il Congresso nazionale elegge il Presidente, il Segretario Nazionale ed il Comitato Politico Nazionale.

Art. 15 Il Comitato Politico Nazionale

Il Comitato Politico Nazionale, è composto da 200 componenti eletti dal Congresso nazionale in liste collegate al candidato segretario nazionale con l’espressione di una preferenza, con una rappresentanza di genere pari al 30% secondo le modalità stabilite nel regolamento del Comitato politico nazionale e dura in carica tre anni.

Il Comitato Politico Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, nomina i responsabili dei settori di attività, istituiti dal Segretario Nazionale.

Il Comitato Politico nazionale approva annualmente, su proposta del Segretario Nazionale Amministrativo, il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento.

Il Comitato Politico Nazionale coadiuva il Segretario Nazionale e l’Esecutivo Politico nella conduzione politica ed organizzativa del Movimento e approva, su proposta del Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, le liste per le elezioni politiche, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai Coordinamenti regionali e dalle Federazioni Provinciali.

Le riunioni del Comitato Politico Nazionale si tengono almeno una volta ogni due mesi e vengono presiedute dal Presidente del Movimento.

Sono componenti di diritto del Comitato Politico Nazionale i Portavoce Regionali.

I parlamentari nazionali, gli assessori ed i consiglieri regionali, i presidenti di provincia ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e delle città capoluogo di provincia, hanno diritto di partecipare ai lavori del Comitato Politico Nazionale, senza diritto di voto.

Art. 16 Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale con votazione unica collegata a quella del candidato segretario, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente Nazionale convoca su richiesta del Segretario Nazionale o di un terzo dei componenti le riunioni del Comitato Politico Nazionale e le presiede.

Esprime il parere obbligatorio in tutte le materie previste dallo Statuto.

Propone all’assemblea dei soci fondatori del Movimento il Presidente ed i componenti del Comitato etico.

Art. 17 Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale e la direzione politica del Movimento, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Segretario Nazionale, è eletto dal Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta dei votanti . Nel caso che nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Segretario Nazionale propone al Comitato Politico Nazionale l’elezione del Segretario Nazionale Amministrativo ed i responsabili dei settori di attività che istituisce.

Art. 18 Il Segretario Nazionale Amministrativo

Il Segretario Nazionale Amministrativo è nominato dal Segretario Nazionale e dura in carica per tre anni, salvo revoca dell’ organo nominante.

Il Segretario Amministrativo rappresenta il Movimento nei rapporti economici con Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati, è autorizzato d’intesa con il Segretario nazionale ad aprire conti correnti sia bancari che postali e ad emettere assegni su tali conti. Formula le linee guida della politica economica e finanziaria del Movimento e predispone la relazione

contabile ed il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento che, sottopone annualmente al Comitato Politico Nazionale.

Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è eletto dall’assemblea dei soci fondatori preferibilmente individuati tra gli appartenenti al movimento che risultino iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Il collegio non è revocabile. In caso di dimissioni di un componente effettivo subentra un componente supplente. Nel caso che, a causa di successive dimissioni, il collegio si riduca ad un numero di componenti inferiore a tre, l’assemblea dei soci fondatori provvede senza indugio alla nomina di uno o più componenti per reintegrarlo. Il Collegio esamina il bilancio consuntivo e preventivo dando il proprio motivato parere, esamina trimestralmente la corrispondenza della situazione di cassa e delle voci iscritte nei libri contabili alle operazione effettuate.

Art. 20 L’Esecutivo Politico Nazionale

Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, nomina e presiede l’esecutivo politico nazionale composto dal Presidente del Movimento, dal Segretario amministrativo nazionale, dal Garante degli iscritti, dai responsabili di settore, dal responsabile giovanile, dalla responsabile del dipartimento nazionale donne e dai parlamentari e consiglieri regionali iscritti al Movimento.

L’ Esecutivo politico nazionale attua le deliberazioni del Comitato politico nazionale e ha poteri di direttiva nei confronti degli eletti del movimento.

E’ facoltà del Segretario nazionale nominare 2 o più vice-segretari.

Art. 21 Il Dipartimento Nazionale Donne

E’ costituito il Dipartimento nazionale donne.

Il Dipartimento è composto da una responsabile nazionale, nominata dal Segretario del Movimento d’intesa con il Presidente, dall’ufficio nazionale nominato dalla responsabile nazionale e dai coordinamenti regionali e provinciali.

Tutti i Coordinamenti regionali e provinciali dipendono funzionalmente dal responsabile del Dipartimento nazionale.

Le responsabili dei coordinamenti regionali e provinciali sono nominate dalla responsabile nazionale su proposta dei Portavoce Regionali e Provinciali del Movimento.

Art. 22 Il Movimento Giovanile

E’ promossa la costituzione del Movimento giovanile.

Il Movimento gode della più ampia autonomia nel rispetto dello statuto dei giovani che viene adottato dall’assemblea degli iscritti previa ratifica dell’Esecutivo Politico Nazionale del Movimento.

Art. 23 Il Consiglio Provinciale di categoria ed il Consiglio Nazionale di categoria

Presso ogni Federazione Provinciale sono istituiti i consigli delle categorie, delle libere professioni, composti sia da iscritti che da simpatizzanti del Movimento.

L’istituzione del consiglio di categoria, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabiliti con regolamento approvato dal direttivo provinciale su proposta del Portavoce.

Ogni Consiglio provinciale di categoria nomina uno o più delegati per il Consiglio Nazionale di categoria, secondo il numero e le modalità di funzionamento stabilite da un regolamento che viene emanato dal Comitato Politico Nazionale.

I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale coadiuvano gli organi del Movimento e, rispettivamente, i gruppi consiliari e parlamentari nell’attività deliberativa e legislativa, predisponendo proposte, documenti, relazioni ed atti di indirizzo ed organizzando convegni di studio, istituendo concorsi e borse di studio ed ogni altra attività ritenuta utile per la rappresentanza degli interessi economici e sociali delle categorie rappresentate.

DISPOSIZIONI ED ORGANI DI GARANZIA

Art. 24 Le tutele

In ogni elezione deve essere assicurata l’espressione del voto degli iscritti e dei delegati in modo segreto. In ogni votazione in caso di parità tra due iscritti prevale l’anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.

Gli eletti nelle cariche ed i componenti degli organi di direzione non possono essere rimossi prima della scadenza del mandato se non per comprovati motivi di assoluta incompatibilità con i principi e l’etica del movimento. La delibera è adottata dal Segretario Nazionale sentito il Presidente Nazionale, fatto sempre salvo il ricorso al Garante degli iscritti. Il ricorso non sospende l’esecuzione ma la pronuncia del Garante deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di revoca di un portavoce locale, entro 30 giorni il Congresso rielegge il successore.

La carica di Portavoce provinciale e regionale, di Presidente e di Segretario Nazionale è incompatibile con la presidenza di incarichi direttivi ed esecutivi in Fondazioni e incarichi di Governo nazionale e locale. La carica di Portavoce Comunale è incompatibile con incarichi in Giunte Municipali.

Tutti i regolamenti previsti dallo Statuto e quelli eventualmente previsti da deliberazioni successive debbono essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’adozione della deliberazione.

L’iscrizione al Movimento è libera. I portavoce provinciali e regionali ed i componenti dell’Esecutivo Politico nazionale possono richiedere, nel caso di documentata assoluta incompatibilità del richiedente con i principi etici del Movimento, al Comitato etico di rifiutare l’iscrizione. La delibera del Comitato etico non è impugnabile nelle forme ordinarie.

Art. 25 Il Comitato Etico

E’ istituito il Comitato Etico per la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei candidati proposti dal Movimento alle elezioni Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europee.

Il Comitato è costituito da un Presidente e da venti componenti che vengono nominati dall’assemblea dei soci fondatori del Movimento ai sensi dell’ art. 17.

Il Comitato verifica le condizioni di compatibilità ed eleggibilità dei candidati, tenendo conto delle legge vigenti e dei principi etici e morali del Movimento secondo un codice etico che verrà redatto dallo stesso comitato ed approvato dall’assemblea dei soci fondatori.

Art. 26 Disposizioni transitorie e finali

Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo dall’approvazione dell’Assemblea Costituente degli iscritti al Movimento. La convocazione dei Congressi per l’elezione degli Organi avviene improrogabilmente entro un anno dall’approvazione.

Fino a tale data rimangono in carica gli organi eletti dai soci fondatori, il Comitato Politico Nazionale, che può essere integrato con deliberazione del Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente, nonché, salvo revoche ed integrazioni deliberate dal Segretario

Nazionale, d’intesa con il Presidente, gli Organi fiduciari in carica alla data dell’Assemblea Costituente.

Fino alla data del primo congresso del Movimento lo Statuto potrà essere modificato su iniziativa dell’ ufficio politico e sottoposto alla successiva ratifica congressuale.

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