Con un’importante sentenza, n. 1188, pronunciata il 23 gennaio 2019 e depositata il 26 giugno 2019, la CTP di Lecce – Sezione 2 (Presidente e Relatore Romano – Giudice Esposito – Giudice Gualtieri), in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani, ha accolto il ricorso proposto dalla società di raccolta e smaltimento rifiuti Bianco Igiene Ambientale S.r.l. di Nardò avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’IRAP, con contestuale irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo di oltre 600.000 euro. A darne notizia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento in questione contestava alla società l’impossibilità di avvalersi delle deduzioni IRAP previste dall’art. 11, lett. a, del D.Lgs. n. 446 del 1996, ritenendo che la stessa nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti operasse in concessione ed a tariffa. Nell’impugnare l’avviso di accertamento la società, anche mediante il deposito in giudizio di un parere pro veritate reso da un esperto amministrativista, ha posto in evidenza come il contratto stipulato tra essa società e i Comuni della Provincia di Lecce e Brindisi, affidatari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, doveva ritenersi un vero e proprio contratto di appalto.Orbene, i giudici tributari, accogliendo il ricorso ed annullando in toto l’avviso di accertamento, hanno ritenuto meritevoli di considerazione le eccezioni sollevate dall’Avv. Villani in merito al rapporto intercorrente tra la società di rifiuti e gli enti conferenti il servizio, in quanto il contratto stipulato tra le parti aveva le seguenti particolarità:
– il nomen iuris utilizzato dai contraenti quale contratto di appalto e non di concessione;
– gli affidamenti dei servizi di raccolta smaltimento e rifiuti erano stati aggiudicati dalla società all’esito di una procedura ad evidenza pubblica;
– il rapporto era di natura bilaterale, ovvero tra la società di rifiuti e l’ente, non intercorrendo alcun rapporto tra la società di rifiuti e l’utente pubblico;
– infine, elemento decisivo, per la sussistenza del contratto di appalto, ricorrente nella fattispecie in esame, era il fattore rischio.
Proprio in relazione al fattore rischio, l’Agenzia delle Entrate, pur avendo l’onere di dimostrare che nei rapporti in questione era stato previsto un corrispettivo ancorato alla variazione della domanda e, in definitiva, che vi era stata una traslazione del rischio economico della gestione del servizio a carico della Bianco Igiene Ambientale, non ha in alcun modo provato le suddette circostanze.
Correttamente, pertanto, i giudici di primo grado hanno ritenuto che la società non era soggetta ad alcun’alea nel corrispettivo, essendo quest’ultimo convenzionalmente parametrato sulla base dei presunti costi di gestione e dell’utile da esso derivante, con la conseguenza che la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti offerto nel periodo di imposta oggetto di contestazione non è qualificabile in termini di concessione ma è da ricondursi all’appalto di servizi.