Porto Ceresio, sosta disabili 30 minuti?

Porto Ceresio, sosta disabili 30 minuti?

Porto Ceresio, uno dei mille comuni che cerca di recuperare soldi dove puo’ a cominciare dai parcheggi.

PARCHEGGIO PORTO CERESIO

Porto Ceresio, sosta disabili. Uno dei punti piu’ controversi è il tempo massimo di sosta per i disabili, regolamentato cosi:

Articolo 188 Codice della strada
(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Il gruppo consiliare Porto nel Cuore precisa

” è mancato un preliminare confronto con i cittadini di Porto Ceresio prima di prendere scelte che li riguarderanno

(come il piano parcheggi per cui è previsto una spesa di €30.000 per acquisto di nuovi parchimetri o il confronto con le attività commerciali)”.

Uno dei passaggi fondamentali del loro comunicato ed altri che seguono:

Il gruppo Porto nel Cuore elenca le principali problematiche denunciate dai cittadini:

  • impossibilità per alcuni residenti ad utilizzare i parcheggi più vicini alla propria abitazione (il piano parcheggi indica gratuiti per i residenti il piazzale Appiani e il parcheggio della stazione)
  • impossibilità per l’utenza degli ambulatori medici a rispettare i 30 minuti di sosta gratuiti, disagi per i clienti di bar e ristoranti (anche nel centro storico la sosta è consentita per solo 30 minuti),
  • mancanza di una soluzione agevolata presso la stazione per i pendolari.

Altra criticità sollevata è l’avere previsto che anche la sosta dei disabili sia regolamentata da disco orario 30 minuti, scelta contraria allo stesso codice della strada in vigore.

GIIUSEPPE CRISEO

PRESIDENTE

CASA DEGLI ITALIANI

Un pensiero riguardo “Porto Ceresio, sosta disabili 30 minuti?

  1. Forse bisognerebbe ricordare che le determinazioni sia della giunta che del consiglio comunale hanno tutt’al più valore di regolamento nella gerarchia delle fonti del diritto.
    E come tali non possono prevalere sulla legge o sugli atti aventi forza di legge, come è il codice della strada, il quale se ex art 188 comma terzo prevede che “I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato” ogni previsione in senso contrario di un regolamento comunale e le sue conseguenti applicazioni (leggasi sanzioni amministrative) sono nulle in partenza, basterebbe chiedere con una semplice email al comando di polizia locale l’annullamento “in autotutela” della sanzione comminata, pena il conseguente ricorso presso il Giudice di Pace in caso di mancata risposta o di risposta negativa da parte dell’ente interpellato, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa con sentenza e relativa condanna del Comune alle spese del giudizio.

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